Hai investito in R&S in passato?
Ecco come ricevere un credito d’imposta per investimenti di ricerca e sviluppo effettuati tra il 2015 e il 2020
fino al 50% degli investimenti nella misura massima annua di 20 milioni di Euro…
…senza alcun limite di forma giuridica, settore, dimensioni o regime contabile!
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A chi è destinato questo credito d’imposta?
Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Senza alcun limite in relazione a:
- forma giuridica
- settore produttivo (anche agricoltura)
- dimensioni (es. in termini di fatturato)
- regime contabile
Quali sono le tipologie di ricerca agevolabili?
- lavori sperimentali o teorici
- ricerca pianificata o indagini critiche
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi
Dettaglio degli investimenti agevolabili
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti [cd. “ricerca fondamentale”];
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) [cd. “ricerca industriale”];
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida [cd. “sviluppo sperimentale”];
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Quali sono i costi agevolabili?
- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
- spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio
- competenze tecniche e privative industriali
- altri costi
Dettaglio dei costi agevolabili
Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
- Personale non altamente qualificato
- Personale altamente qualificato (in possesso di un titolo di dottore di ricerca, oppure iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, oppure in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo classificazione UNESCO ISCED 2013)
(Solo per gli anni 2015 e 2016 occorre distinguere tra personale altamente qualificato o meno.)
Misura del costo agevolabile:
Costo effettivamente sostenuto per l’effettivo impiego in attività di R&S (tutte le componenti del costo del lavoro sostenuto dall’impresa, retribuzione lorda prima delle imposte, contributi obbligatori, TFR, premi di produzione1).
Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese.
Soggetti:
- università;
- enti di ricerca e organismi equiparati;
- altre imprese (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le startup innovative come definite ai sensi del DL 179/2012) diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa (escluse le società intra-gruppo).
Possono essere agevolabili anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione.
Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio.
Quote di ammortamento per spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio:
- nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento “fiscali” (DM 31 dicembre 1988);
- per effettivo impiego in attività R&S;
- costo unitario del bene ammortizzabile non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA).
Sono ammissibili anche i costi dei beni acquisiti in un periodo di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2015, purché vi sia l’effettiva destinazione degli stessi alle attività di ricerca e sviluppo.
Locazione:
- finanziaria: quote capitali dei canoni deducibili (art. 102, comma 7 TUIR) per effettivo impiego in attività di R&S;
- non finanziaria: costo storico del bene (evincibile da apposita documentazione) cui applicare i coefficienti fiscali per l’effettivo impiego in attività di R&S. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi 91-94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. Super e Iper ammortamento), non rileva ai fini della determinazione delle quote di ammortamento eleggibili al credito di imposta.
Competenze tecniche e privative industriali.
Tra le “competenze tecniche” possono rientrare, ad esempio:
- costi sostenuti per il “personale non altamente qualificato” impiegato nelle attività di Credito d’imposta R&S (2015-2020) ricerca eleggibili, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017, tali costi sono da ricondurre nell’ambito delle categoria generale delle spese per il personale di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a);
- spese per l’acquisto di quei beni immateriali, già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche che non sono oggetto di “contratto di ricerca extra-muros” di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), posto che essi siano finalizzati alla creazione di prodotti, processi o servizi nuovi o sensibilmente migliorati. A titolo esemplificativo: spese sostenute per l’acquisizione di conoscenze e informazioni tecniche (beni immateriali) – quali ad esempio le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, “contratti di know-how”, “licenze di know-how”, programmi per elaboratore tutelati da diritto d’autore (software coperti da copyright) – diverse dalle “privative industriali”, comunque finalizzate alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.
Privative industriali, anche acquisite da fonti esterne, relative a:
- un’ invenzione industriale o biotecnologica;
- una topografia di prodotto a semiconduttori;
- una nuova varietà vegetale.
Sono ammessi all’agevolazione i modelli di utilità oggetto di brevettazione (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art.2, comma 2).
Non sono ammessi all’agevolazione i marchi, i disegni e modelli oggetto di registrazione (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art.2, comma 3)
Altri costi
Spese per certificazione contabile, fino a un limite di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione, solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Tali spese di certificazione si aggiungono al credito di imposta spettante.
Come vengono calcolate le agevolazioni?
Dettaglio del calcolo
Calcolo del beneficio fiscale:
- Criterio della “spesa incrementale complessiva” (art. 5 comma 2 DM 27/5/2015): “differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo […] sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”;
- Il periodo di osservazione per il calcolo della media aritmetica è fisso e corrisponde ai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione (triennio 2012-2013-2014 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
- Criterio dell’omogeneità nel confronto per stabilire l’incremento: la media va calcolata separatamente per le differenti categorie agevolabili (25% e 50%) solo per gli anni 2015 e 2016);
- Per le imprese costituite successivamente al 2012 la media si calcola dalla data di costituzione;
- Media triennale da calcolare anche per ogni tipologia di costi (necessità di ricostruzione retroattiva).


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